LATEST ALBUM

Lorem ipsum dolor sit amet, an consectetur adipiscing elit Aenean vehicula diam sit amet.

Interpretazione delle norme sul Super Green Pass: richiesto un chiarimento al Governo

COMUNICATO STAMPA

Alle associazioni aderenti al CAM
Ai musicisti e ai cantanti

Carissimi,
il Decreto 172 del 26 novembre 2021, all’art. 6 – Disposizioni Transitorie, ha statuito che “lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi” per i quali in zona gialla sono previste limitazioni (e cioè, per quanto ci riguarda, le attività di spettacolo, di ristorazione al chiuso, ivi quindi, a nostro avviso, anche gli intrattenimenti presso ristoranti al chiuso, di feste e discoteche e di cerimonie pubbliche) sono consentiti dal 6 dicembre 2021 esclusivamente ai soggetti in possesso di Super Green Pass.

L’uso del termine “lo svolgimento delle attività”, potrebbe creare, da una interpretazione letterale della norma, un obbligo di possesso del Super Green Pass non solo per il pubblico che “fruisce dei servizi”, ma anche di coloro che “svolgono l’attività” di spettacolo e cioè, secondo una possibile interpretazione, le maestranze e i lavoratori.

A tale interpretazione letterale della norma, alcuni dicono che non era nelle intenzioni del Governo introdurre un nuovo obbligo ai lavoratori, perché non discusso in precedenza e perché, nel caso, un siffatto obbligo non sarebbe stato inserito nella “disposizione transitoria”, ma negli articoli precedenti, riferiti all’obbligo vaccinale o comunque alle disposizioni sui lavoratori.

Al contrario, altri sostengono che per la natura stessa delle attività indicate non sarebbe stato corretto nel caso di specie imporre un generico obbligo vaccinale, in quanto il lavoro nello spettacolo non si svolge unicamente dal vivo o in presenza (vedi ad esempio le attività in sala di incisione, studi di posa, ecc.) e che la disposizione transitoria ben si presta, invece, ad anticipare alla zona bianca, restrizioni atte a evitare, in contesti a maggiore possibilità di contagio, un peggiorarsi della diffusione del virus, anche inserendo disposizioni più restrittive per i lavoratori. Peraltro, per la natura stessa dell’attività in questione, i lavoratori di tali comparti svolgono la propria attività a stretto contatto col pubblico: per tale ragione si potrebbe intendere come coerente l’intenzione di uniformare i requisiti previsti per i fruitori e per i lavoratori.

La Tabella pubblicata dal Governo nella giornata di ieri, fornisce una possibile indicazione, laddove specifica che l’accesso al luogo di lavoro per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l’obbligo vaccinale), è possibile sia con Green Pass Base (vaccinazione, guarigione, tampone), che con Super Green Pass.

Più completamente, la Provincia Autonoma di Bolzano con Ordinanza Presidenziale contingibile e urgente n. 37 del 03/12/2021, pubblicata oggi nel bollettino ufficiale della Provincia Autonoma, prevede espressamente che “chiunque lavori, a qualsiasi titolo, allo spettacolo” è soggetto soltanto all’obbligo di essere in possesso del green pass semplice (art. 1, numero 7).

Tuttavia, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, a pochi giorni dall’entrata in vigore di una disposizione potenzialmente molto rilevante, impattante e restrittiva, abbiamo richiesto urgentemente, per il tramite di UNISCA, l’interpretazione autentica della norma del legislatore, in questo caso appunto, il Governo.

Riteniamo opportuno aspettare questa interpretazione prima di dare ulteriori indicazioni. Nel frattempo, invitiamo i lavoratori a rivolgersi al proprio datore di lavoro per ottenere opportuni chiarimenti, condividendo la responsabilità delle proprie scelte.

Ricordiamo infine, fatto scontato ma non a tutti ovvio, che per configurarsi una prestazione di lavoro è necessario che essa sia regolarizzata, da un punto di vista contrattuale, fiscale e previdenziale e che la violazione delle norme sui requisiti “sanitari” è sanzionata con multe sino a 1.000 euro. Già è capitato infatti, in altri momenti del periodo pandemico, che i lavoratori non “ufficializzati” fossero sanzionati (ricorderete il caso di un musicista, privo di partita iva, che violava gli obblighi di circolazione e che è stato sanzionato non potendo provare di essere un lavoratore abituale).

 

CAM – Coordinamento delle Associazioni di Musicisti

LEAVE A COMMENT