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STATUTO

TITOLO I – DEFINIZIONI E SCOPI

ART. 1 – SEDE E DENOMINAZIONE 
  1. È costituita l’Associazione autonoma, libera, indipendente, apartitica, democratica e senza fini di lucro, con denominazione di “Coordinamento Associazioni Musicisti”, in sigla “CAM” (di seguito, in breve, “Associazione”, o “CAM”).
  2. L’Associazione ha sede legale in Roma. 
  3. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi amministrative, uffici operativi e uffici di rappresentanza anche in altre località, in Italia e all’Estero.
ART. 2 – SCOPI E ATTIVITÀ

2.1. CAM ha come oggetto principale l’ottenimento di benefici collettivi per i propri associati e per l’intera categoria dei Musicisti, perseguendo i seguenti scopi:

  1. Valorizzare le attività di tutte le categorie dei Musicisti e operare per il riconoscimento delle loro attività come essenziali per la cultura della comunità.
  2. Sostenere il riconoscimento professionale delle diverse categorie dei Musicisti.
  3. Promuovere l’aggregazione della rappresentanza all’interno delle categorie dei Musicisti.
  4. Elaborare proposte di riforma legislativa a favore delle categorie dei Musicisti.

2.2. A tal fine, il CAM svolgerà attività di coordinamento per tutte le iniziative che gli Associati intenderanno condividere come previsto dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere dell’Associazione, compiendo ogni azione che deciderà di porre in essere unitariamente, tra cui:

  1. Promuovere il dialogo e la conoscenza tra gli aderenti, valorizzandone competenze e diversità.
  2. Offrire informazione trasparente e competente per diventare riferimento autorevole per coloro i quali vogliono intraprendere l’attività di Musicista, sia essa a carattere professionale o dilettantistica, agevolando, tra l’altro, la fruizione e la comprensione di leggi, norme e provvedimenti, nonché fornendo risorse documentali agli aderenti e al pubblico e promuovendo aggiornamento, informazione e formazione professionale.
  3. Svolgere attività di analisi del mercato del Settore, in merito alle categorie dei Musicisti, al fine di partecipare alla creazione e al mantenimento di un osservatorio permanente sulle tematiche del Settore condiviso con le principali parti sociali che lo compongono.
  4. Promuovere e appoggiare iniziative di sensibilizzazione, lobbying, advocacy, comunicazione sui temi e le proposte elaborate, rapportandosi con il Governo, le Istituzioni, le Autorità, gli Enti Pubblici e privati nazionali ed internazionali, e tutti gli altri soggetti rappresentativi del Settore, col fine di ottenere la condivisione delle proposte e la loro concreta attuazione.
  5. Organizzare eventi pubblici e occasioni di incontro tra gli operatori del Settore, le loro rappresentanze e le istituzioni.
  6. Collaborare con analoghe associazioni ed enti, anche a carattere internazionale per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa deve tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
  7. Valorizzare, tutelare e favorire la promozione della produzione musicale italiana, in Italia e all’estero, quale espressione della cultura nazionale, attraverso il dialogo ed il confronto costruttivo con tutti gli operatori del mercato globale.
  8. Promuovere lo spirito di colleganza e di collaborazione tra i Musicisti e con tutte le categorie della filiera.
  9. Favorire la regolamentazione delle posizioni dominanti e dei fenomeni distorsivi della concorrenza, spesso perpetrate a danno dei Musicisti italiani.

2.3. Al fine di perseguire tali scopi, in generale, l’Associazione promuoverà ogni iniziativa anche a livello legislativo, che risulti opportuna o utile e svolgerà ogni attività riconosciuta come opportuna o anche semplicemente utile al raggiungimento dei fini istituzionali, in ogni propria diramazione territoriale, nazionale ed internazionale, anche mediante iniziative a carattere commerciale, coerentemente ai principi e alle norme dello Statuto, dei regolamenti e dei codici, in attuazione delle politiche associative.

2.4. L’associazione non ha scopo di lucro, opera senza discriminazioni di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, e può perseguire le proprie finalità statutarie sia in Italia che all’estero, sia direttamente che aderendo ad associazioni ed organizzazioni nazionali, europee o internazionali.

2.5. Per la realizzazione e il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione può richiedere contributi, partecipare a bandi e convenzioni con gli Stati, gli Enti Locali, pubblici e privati, l’Unione Europea, le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali e aderire ad altri Enti che perseguono fini e scopi medesimi e/o similari in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché costituire e/o assumere partecipazioni in società e promuovere azioni giudiziali e stragiudiziali se necessarie al perseguimento degli scopi sociali.

l’Associazione può promuovere attività di natura commerciale, solo se strumentalmente finalizzata alla migliore realizzazione degli scopi statutari e nella logica collettiva, fermo restando l’impegno al rispetto dei principi di mercato e della libera concorrenza. È esclusa dagli scopi la raccolta collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore.

ART. 3 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

3.1. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato, salvo il suo eventuale scioglimento e messa in liquidazione, che può essere deliberato dall’Assemblea in via straordinaria con una maggioranza di almeno tre quarti degli associati.

L’Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell’Associazione provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione.

3.2. L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), viene devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa previsione legislativa.

TITOLO II – ASSOCIATI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 4 – ASSOCIATI E ADERENTI ESTERNI

4.1. Possono assumere la qualifica di Associato, ai sensi di legge, del presente Statuto e dei regolamenti associativi, le Associazioni e gli Enti di natura collettiva che svolgono sul territorio italiano la propria attività sindacale, di tutela o di rappresentanza a favore di almeno una delle categorie dei Musicisti.

4.2. Il numero degli Associati è da ritenersi illimitato, salvo successive limitazioni determinate dall’Associazione. La posizione associativa è espressa da colui che legalmente rappresenta l’Associato, anche tramite procura.

La posizione associativa è strettamente personale e non è trasmissibile a terzi al di fuori di quanto previsto dal presente Statuto. 

4.3. L’associazione ha l’obbligo di tenere aggiornato l’elenco dei suoi Associati. L’associazione si dota di mezzi idonei per consentire lo scambio di comunicazioni con i propri Associati per via elettronica e per garantire la trasparenza della gestione. 

4.4. Gli Associati hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall’Associazione, nel rispetto delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti associativi.

4.5. Gli Associati potranno utilizzare la sigla ed il marchio dell’Associazione solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all’Associazione. È fatto divieto agli Associati di utilizzare la denominazione, la sigla ed il marchio del CAM per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto, nonché per promuovere, o anche solo in abbinamento a, qualunque iniziativa non approvata dall’Associazione.

4.6. Possono assumere la qualifica di Aderenti Esterni, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti dell’Associazione, quei soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4.1., non intendono assumere la qualifica di Associato.

4.7. Gli Aderenti Esterni non godono dei diritti di elettorato attivo e/o passivo ma possono partecipare alle attività ed ai Gruppi di lavoro dell’Associazione.

4.8 Le modalità di adesione all’Associazione, nonché la definizione dei oggetti che costituiscono la compagine dell’Associato da computare ai fini dell’applicazione del presente Statuto, sono disciplinate nel Regolamento di Iscrizione.

ART. 5 – PREROGATIVE E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1. La qualità di Associato comporta l’accettazione e, quindi, l’impegno all’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti dell’Associazione, delle deliberazioni degli Organi dell’Associazione, nonché delle obbligazioni assunte dallo stesso nei confronti di soggetti esterni.

5.2. L’Associato con l’iscrizione all’Associazione si impegna altresì al rispetto dei Codici etici e deontologici da esso adottati. L’Associato è obbligato a comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione del proprio Statuto e della propria attività, nonché di altri casi che possano modificare i requisiti che gli sono necessari per mantenere lo status di Associato, ai sensi di legge, nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti dell’Associazione.

5.3. I rapporti tra gli Associati devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza. Gli Associati hanno l’obbligo di collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative.

5.4. Gli Associati hanno altresì l’obbligo di pagare le quote sociali con le modalità e nei termini fissati dallo Statuto, dai regolamenti associativi e dalle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

5.5. Gli Associati possono contribuire altresì conferendo erogazioni liberali nei termini di legge e ai sensi dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

5.6. Gli Associati partecipano alla vita sociale contribuendo con la propria attività volontaria, nonché esercitando l’elettorato attivo e passivo, e partecipano all’organizzazione e alla conduzione delle iniziative dell’Associazione, siano essi gli Organi sociali, i Gruppi di lavoro tematici o settoriali o i dibattiti esterni, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti associativi.

5.7. Gli appartenenti agli Associati e tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome e/o per conto dell’Associazione, sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni considerate o dichiarate dal CAM “riservate o segrete”. Questi sono tenuti a non divulgare all’esterno notizie su documenti, know-how e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria relazione con l’Associazione. A tal fine, costituiscono informazioni “riservate o segrete” tutte le notizie di qualsiasi natura (tecnica, commerciale, organizzativa, etc.), apprese in qualità di socio o collaboratore dell’Associazione, la cui diffusione e utilizzazione possa provocare un pericolo o danno all’Associazione. Il dovere di riservatezza continua anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione o dello status di Associato, fino a quando l’utilizzo o la divulgazione di informazioni o notizie possa recare pregiudizio agli interessi dell’Associazione.

È consentita la diffusione di tali informazioni esclusivamente all’interno degli organi sociali degli Associati, nei casi in cui ciò si renda necessario al fine di una presa di posizione da parte dell’Associato su una determinata questione che riguarda la politica del CAM.

ART. 6 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

6.1. Il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato ogni anno, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti dell’Associazione, salvo quanto disposto dal successivo punto 6.2.

6.2. La qualità di Associato si perde per:

  1. Recesso volontario, liberamente esercitabile ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti dell’Associazione. Il Recesso ha effetto, ai fini delle obbligazioni assunte, dalla data di delibera del Consiglio Direttivo di cui al successivo punto 6.3.
  2. Decadenza a seguito di sopravvenuta perdita, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti per l’ammissione alla qualità di Associato. In particolare sono causa di decadenza la cessazione delle attività a favore delle categorie del Settore o la liquidazione dell’Associato.
  3. Esclusione, quando l’Associato abbia assunto comportamenti lesivi del prestigio dell’Associazione o della categoria dei Musicisti, ovvero abbia commesso gravi infrazioni delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti o dei codici dell’Associazione o delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. In particolare, l’esclusione può essere deliberata nei confronti dell’Associato che nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento delle quote associative nei termini indicatigli, ovvero che abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione.

6.3. La perdita della qualità di Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo e, a seguito di ratifica dell’Assemblea, laddove richiesto dal presente Statuto, comunicata all’Associato.

6.4. Avverso le suddette delibere del Consiglio Direttivo, l’Associato può ricorrere ai Probiviri, nelle modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti dell’Associazione

6.5. L’Associato, receduto, decaduto o escluso, è comunque tenuto al pagamento integrale delle quote sociali dell’anno in corso. Gli associati receduti, decaduti o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono vantare alcun titolo sulla restituzione dei contributi o delle quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

6.6. La perdita della qualità di Associato comporta la perdita automatica di incarichi di rappresentanza esterna e delle cariche sociali dei propri rappresentanti.

ART. 7 – QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI 

7.1. Gli Associati contribuiscono al patrimonio sociale tramite il conferimento delle quote sociali stabilite dall’Assemblea, in osservanza dei criteri di proporzionalità stabiliti nel Regolamento di Attuazione, secondo i bisogni finanziari al perseguimento degli scopi associativi. L’ammontare delle quote è deliberato dal Consiglio Direttivo e sottoposto alla decisione dell’Assemblea dell’Associazione.

7.2. Le quote possono essere:

  1. Ordinarie, siano esse fisse o variabili, ossia proporzionate al numero dei soggetti che costituiscono la compagine di ogni Associato ai sensi dell’Art. 4.8 del presente Statuto, laddove destinate a far fronte agli oneri di gestione ordinaria, come indicati dal bilancio preventivo deliberato dall’Assemblea.
  2. Straordinarie, siano esse fisse o variabili,  ossia proporzionate al numero dei soggetti che costituiscono la compagine di ogni Associato ai sensi dell’Art. 4.8 del presente Statuto, laddove destinate a far fronte ad oneri di gestione straordinaria, eventualmente deliberati dall’Assemblea, ovvero per attività specifiche a partecipazione libera.

7.3. Gli associati sono tenuti a versare le quote sociali stabilite nei tempi e nei modi prescritti del presente Statuto e dai regolamenti dell’Associazione. 

Trascorsi i termini fissati senza che l’Associato abbia corrisposto il pagamento delle intere succitate quote, l’Associato viene considerato moroso e soggetto alle sanzioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti dell’Associazione.

7.4. La partecipazione, così come le conseguenti quote, è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazioni.

ART. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

8.1. La partecipazione alle cariche sociali è riservata agli Associati, cui spettano eguali diritti di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Le cariche sociali sono strettamente personali, non sono trasmissibili a terzi, non sono delegabili né retribuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, in osservanza del Bilancio preventivo e, comunque, adeguatamente documentate.
L’Assemblea dell’Associazione può prevedere un’eventuale retribuzione per le cariche tecniche impiegate nell’organizzazione, qualora l’incarico dovesse assumere un impegno consistente e continuativo.

8.2. Sono Organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea Generale.
  1. Il Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente e il Vicepresidente vicario.
  3. Il Collegio dei Probiviri, se nominato.
  4. I Revisori dei conti, se nominati.

8.3. Non possono candidarsi alle cariche associative coloro che risultino incompatibili in base ai codici etici e deontologici adottati dall’Associazione, nonché ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti dell’Associazione.

8.4. L’associazione potrà istituire articolazioni degli organi sociali per territori o comparti, in osservanza del presente Statuto e dei regolamenti associativi.

ART. 9 – ASSEMBLEA GENERALE

9.1. L’Assemblea Generale (di seguito in breve “Assemblea”) è l’organo sovrano di indirizzo e di direzione politica dell’Associazione. Discute e approva con propria decisione le linee guida sulle strategie, gli scopi e gli obiettivi, e su ogni altro tema a lei sottoposto dal Consiglio Direttivo.

9.2. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, i soli Associati, che siano in regola con gli obblighi statutari e con il versamento delle quote associative.

Gli Associati morosi non hanno diritto a partecipare all’Assemblea.

L’Associato partecipa all’Assemblea tramite il proprio rappresentante, munito di apposito mandato.

 

9.3. Ogni Associato, avente diritto a partecipare all’Assemblea, può farsi rappresentare da altro Associato, mediante delega scritta.

Ogni Associato può rappresentare, per delega, soltanto un altro Associato.

Il delegato gode degli stessi diritti che spetterebbero al socio che esso rappresenta ed esprime il voto conformemente alle istruzioni del voto impartite dall’Associato che rappresenta.

 

9.4. Le assemblee si tengono presso la sede dell’Associazione o in altro luogo idoneo ad agevolare e garantire la massima partecipazione degli Associati.

È ammesso lo svolgimento delle assemblee attraverso l’ausilio di idonei strumenti di partecipazione elettronica.

9.5. Partecipano all’Assemblea, nel rispetto dei limiti descritti nella convocazione, i Revisori dei Conti e i Probiviri.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, il Presidente può chiedere a specifici operatori esterni in possesso particolari competenze di partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto.

9.6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

9.7. Le riunioni dell’Assemblea possono essere registrate in audio o video.

9.8. I verbali di assemblea devono essere portati a conoscenza di tutti gli Associati e conservati presso gli uffici dell’Associazione.

ART. 10 – RIUNIONE E CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

10.1. L’Assemblea si riunisce:

  1. in via ordinaria nei casi previsti al successivo Art. 11.
  2. in via straordinaria nei casi previsti al successivo Art. 13.

10.2. L’Assemblea, sia in via ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente dell’Associazione, in attuazione di apposita delibera del Consiglio Direttivo, in modo da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei rappresentanti degli Associati. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente, provvederà alla convocazione il Vicepresidente o in mancanza di questi, il componente più anziano del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è convocata anche quando ne sia fatta richiesta motivata al Presidente da un componente del Consiglio Direttivo o due Associati.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l’anno, in osservanza delle leggi vigenti, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

10.3. L’invio ai singoli Associati delle convocazioni deve essere effettuato in modalità tale da garantire l’effettiva ricezione (lettera raccomandata, posta elettronica certificata, posta elettronica semplice con prova dell’avvenuta ricezione, ecc.), almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, ovvero due giorni in caso d’urgenza motivata. 

Le convocazioni devono contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione, nonché le modalità di svolgimento.

Nel caso in cui l’Assemblea sia convocata su richiesta degli Associati, l’avviso di convocazione deve essere inviato entro il termine massimo di quindici (15) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

In merito agli argomenti all’ordine del giorno che richiedono una decisione, alla convocazione devono essere allegati documenti atti a garantire ai componenti dell’Assemblea la massima conoscenza e comprensione possibile dei temi in oggetto.

ART. 11 – COSTITUZIONE E DECISIONI DELL’ASSEMBLEA

11.1. All’inizio della riunione, il Presidente dichiara aperti i lavori e nomina un Segretario che redige il verbale dell’Assemblea che, al termine della riunione, sottoscrive unitamente al Presidente.

Spetta al Presidente constatare il diritto di partecipazione all’Assemblea, anche per delega.

11.2. Il Presidente verifica quindi la regolare costituzione dell’Assemblea, attraverso il computo degli Associati presenti, anche per delega, nonché la partecipazione dei soggetti necessari per il corretto svolgimento. Egli verificherà altresì che non presenzino soggetti non invitati.

L’Assemblea è validamente costituita:

  1. in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di oltre la metà degli Associati.
  2. in seconda convocazione, da effettuarsi almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima, con la presenza, anche per delega, di qualunque numero di Associati.
    Sono ritenute ugualmente valide le riunioni assembleari cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati.

11.3. Ad ogni Associato spetta un numero di voti proporzionale al numero dei soggetti che costituiscono la compagine di ogni Associato ai sensi dell’Art. 4.8 del presente Statuto.

L’Assemblea, con le stesse maggioranze stabilite dal presente Statuto per le modifiche statutarie di cui all’Art. 13, determina il criterio di proporzionalità, che deve in ogni caso garantire un’effettiva minima partecipazione democratica di tutti gli Associati alle decisioni.

11.4. Salvo che non sia richiesta una specifica e diversa maggioranza dal presente Statuto o dai regolamenti dell’Associazione, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti esercitabili senza tenere conto degli astenuti, delle schede bianche e delle schede nulle.

In caso di parità di voti, qualora non sia possibile nella riunione un’ulteriore trattazione e la relativa votazione dell’argomento, essa è rinviata alla Assemblea successiva.

11.5. Le modalità di votazione sono stabilite dai regolamenti dell’Associazione o direttamente in Assemblea dal Presidente.

11.6. Gli Associati non possono partecipare alla votazione in tutti i casi in cui vi sia un loro conflitto d’interessi, in osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti e disposizioni dell’Associazione.

11.7. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti. Gli Associati che non intendono ottemperare alle deliberazioni dell’Assemblea, hanno la facoltà di recedere dall’Associazione, ai sensi di legge, del presente Statuto e dei regolamenti associativi.

ART. 12 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

12.1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

  1. Determinare le politiche generali dell’Associazione, nonché decidere su ogni altra materia o questione prevista dalla legge o dal presente Statuto, con particolare riferimento ai piani e i programmi a lei sottoposti dal Consiglio Direttivo.
  2. Discutere e approvare, nei termini previsti dalle leggi vigenti, il bilancio consuntivo del precedente esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo e la relativa relazione del Presidente, tenendo conto della relazione dei Revisori dei Conti, se nominati.
  3. Discutere e approvare, entro la fine di ogni anno, il bilancio preventivo di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo e la relativa relazione del Presidente, tenendo conto della relazione dei Revisori dei Conti, se nominati.
  4. Discutere e decidere in merito alle quote associative e ai contributi ai fondi proposte dal Consiglio Direttivo.
  5. Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo.
  6. Istituire le eventuali articolazioni settoriali e territoriali, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti dell’Associazione.
  7. Eleggere gli eventuali Revisori dei Conti, stabilendone la retribuzione, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti dell’Associazione.
  8. Eleggere gli eventuali i Probiviri.
  9. Eleggere eventuali componenti integrativi del Consiglio Direttivo.
  10. Discutere e decidere in merito ai regolamenti dell’Associazione, proposti dal Consiglio Direttivo.
  11. Decidere in merito alle Domande di Iscrizione e alle esclusioni degli Associati, proposte dal Consiglio Direttivo.
  12. Discutere e approvare la politica generale di investimento degli avanzi di gestione, proposta dal Consiglio Direttivo.
  13. Discutere e decidere in merito alla politica generale della gestione dei rischi, proposta dal Consiglio Direttivo.
  14. Discutere e decidere in merito a qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili proposti dal Consiglio Direttivo.
  15. Discutere e decidere in merito a fusioni e alleanze, costituzioni di società controllate, acquisizioni di partecipazioni o diritti in altre entità, proposte dal Consiglio Direttivo.
  16. Discutere e decidere in merito all’assunzione e alla concessione di prestiti o alla fornitura di garanzie per gli stessi, proposte dal Consiglio Direttivo.
  17. Discutere e decidere in merito a tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.
  18. Decidere, su proposta del Presidente, in merito alla decadenza del componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non interviene a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
ART. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

13.1. L’Assemblea delibera in via Straordinaria sulle modifiche dello Statuto e dei codici etico e deontologico, sullo scioglimento dell’Associazione e la relativa destinazione dei beni e del patrimonio sociale, così come indicato nel presente Statuto.

13.2. L’Assemblea straordinaria è costituita per lo scioglimento dell’Associazione in prima e seconda convocazione con la presenza, anche per delega, dei tre quarti (¾) degli Associati aventi diritto al voto.

Le delibere per lo scioglimento dell’Associazione sono prese con il voto favorevole di tre quarti (¾) degli Associati aventi diritto al voto.

13.3. L’Assemblea straordinaria è costituita per le modifiche Statutarie, nonché gli investimenti di carattere immobiliare e finanziario, in prima convocazione con la presenza, anche per delega, dei due terzi (⅔) degli Associati aventi diritto al voto e, dalla seconda convocazione di oltre la metà degli Associati aventi diritto al voto.

Le delibere per le modifiche dello Statuto sono prese con il voto favorevole di oltre la metà degli Associati aventi diritto al voto.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1. Il Consiglio Direttivo è l’organismo cui è affidata l’amministrazione e l’organizzazione esecutiva dell’Associazione.

14.2. Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea in via ordinaria, è composto è composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque (5), incluso il Presidente e il Vicepresidente.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti tra i candidati presentati dagli Associati, ai sensi del Regolamento Elettorale dell’Associazione.

L’Assemblea può procedere all’integrazione del Consiglio Direttivo, eleggendo fino ad un massimo di quattro suoi componenti, su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Vicepresidente vicario e può attribuire al proprio interno deleghe specifiche per particolari temi o attività amministrative e organizzative.

14.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

14.4. La perdita della qualità di Associato comporta la decadenza dalla carica del relativo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, cui subentra il primo dei non eletti. L’assenza ingiustificata per due riunioni consecutive comporta l’automatica decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo. Qualora venga a mancare definitivamente, per dimissioni o altra causa, un componente del Consiglio Direttivo, questi deve provvedere alla sua sostituzione, ai sensi del Regolamento Elettorale dell’Associazione. I nuovi componenti rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo.

14.5. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei componenti, l’Assemblea deve provvedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

14.6. Il Vicepresidente ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento, facendone le veci e assumendo temporaneamente la rappresentanza dell’Associazione. Qualora venga a mancare definitivamente il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione. Qualora venga a mancare definitivamente il Presidente, il Vicepresidente in carica potrà assumerne le funzioni limitatamente alla ordinaria amministrazione, con il compito di avviare l’iter procedurale per l’elezione del nuovo Presidente.

14.7. Il Consiglio Direttivo può istituire specifici uffici per la gestione di attività organizzative dell’Associazione, quali ad esempio le Politiche Associative, la Comunicazione e le Pubbliche Relazioni, nel rispetto dei piani e delle previsioni di spesa dell’Associazione.

14.8. Le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo sono disciplinate in apposite norme di Regolamento.

14.9. I componenti del Consiglio Direttivo partecipano collegialmente alle riunioni dell’Assemblea senza diritto di voto.

ART. 15 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. Attuare le deliberazioni assunte dall’Assemblea dell’Associazione.
  2. Assumere ogni iniziativa organizzativa e amministrativa nell’interesse degli Associati.
  3. Redigere e deliberare i bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione da sottoporre alla decisione dell’Assemblea, provvedendo nel corso dell’esercizio alle eventuali variazioni.
  4. Redigere e deliberare i regolamenti e i codici dell’Associazione da sottoporre alla decisione dell’Assemblea.
  5. Predisporre le modifiche dello Statuto da sottoporre alla decisione dell’Assemblea, in via straordinaria.
  6. Proporre all’Assemblea i candidati per l’elezione dei Probiviri.
  7. Proporre all’Assemblea i candidati per la nomina dei rappresentanti dell’Associazione presso ogni Ente o Autorità.
  8. Deliberare in merito a accordi, unilaterali o bilaterali, con Associazioni, Enti, Società di Collecting, italiane o estere, che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli Scopi dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  9. Istituire e coordinare uffici e Gruppi tecnici di lavoro, commissioni consultive o altre forme di organizzazione della produzione di contenuti, nominarne i responsabili e dirigerne ed indirizzarne i lavori. I Gruppi Tecnici producono su ciascun tema assegnato un parere obbligatorio e vincolante sotto il profilo tecnico per le delibere in materia degli Organi Sociali. I Gruppi Tecnici possono essere istituiti anche su richiesta di almeno due componenti dell’Assemblea. 
  10. Sottoporre alla decisione dell’Assemblea le domande di iscrizione pervenute, nonché le casistiche relative alla perdita della qualità di Associato (recesso, decadenza, esclusione).
  11. Deliberare su proposta del Presidente, il conferimento al proprio interno di deleghe per il compimento di singoli atti o per la gestione nel loro complesso di particolari tematiche, in attuazione dei programmi operativi approvati dall’Assemblea.
  12. Assumere ogni provvedimento riguardo l’assunzione e al licenziamento del personale dipendente e, comunque, alla gestione delle risorse umane dell’Associazione, in osservanza dei piani e dei bilanci deliberati dall’Assemblea.
  13. Predisporre ed attuare i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee guida approvate dall’Assemblea.
  14. Predisporre i criteri e l’ammontare delle quote sociali, da sottoporre alla decisione dell’Assemblea.
  15. Sottoporre alla decisione dell’Assemblea la decadenza del consigliere che non partecipi ad almeno due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo.
  16. Sottoporre alla valutazione del Collegio dei Probiviri e, conseguentemente, alla decisione dell’Assemblea, gli eventuali casi di incompatibilità o di conflitto di interesse emersi ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti dell’Associazione.
  17. Deliberare e sottoporre alla decisione dell’Assemblea in merito ad eventuali sanzioni da comminare agli Associati, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti dell’Associazione.
  18. Attuare le decisioni assunte dall’Assemblea a seguito della delibera dei Probiviri in merito ai ricorsi ad essi presentati.
  19. Deliberare in merito alle politiche degli investimenti immobiliari e mobiliari dell’Associazione da sottoporre alla decisione dell’Assemblea.
  20. Decidere e promuovere azioni, anche giudiziali, a tutela degli interessi degli Associati e delle categorie dei Musicisti, agire e resistere in giudizio, nonché nominare avvocati e procuratori nelle relative controversie, in osservanza delle politiche stabilite dall’Assemblea.
  21. Amministrare il patrimonio e i fondi dell’Associazione, in osservanza delle decisioni assunte dall’Assemblea, attuando i necessari provvedimenti, anche di spesa. A tal fine, apre e gestisce i rapporti con gli Istituti di credito, sottoscrivendo all’occorrenza ogni atto opportuno, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti per mutui e finanziamenti.
  22. Predisporre, in generale, le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea e fissarne la convocazione.
ART. 16 – IL PRESIDENTE

16.1. Il Presidente è il responsabile del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale e negoziale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

16.2. Sono compiti del Presidente:

  1. Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, coordinandone i lavori. In particolare spetta al Presidente indire nuove elezioni degli Organi Sociali.
  2. Attuare le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, impartendo le conseguenti direttive e sovraintendendo all’organizzazione delle funzioni, dei servizi e degli uffici dell’Associazione, coordinandone l’attività.
  3. Proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Vicepresidente.
  4. Proporre ai componenti del Consiglio Direttivo l’eventuale conferimento di delega di alcune delle sue attribuzioni, o il compimento di singoli o gruppi di atti ad altri componenti del Consiglio Direttivo, sovraintendendo, coordinando e controllandone l’attività.
  5. Proporre all’Assemblea fino a quattro membri ad integrazione del Consiglio Direttivo per la loro elezione, nei casi previsti dal presente Statuto.
  6. Rappresentare l’Associazione in tutte le comunicazioni interne e con i terzi, in osservanza delle linee guida e dei limiti fissati dall’Assemblea e delle delibere del Consiglio Direttivo.
  7. Predisporre la relazione al bilancio di esercizio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea ordinaria.
  8. Assumere ogni altro provvedimento previsto dal presente Statuto o dai regolamenti dell’Associazione.

16.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente.

16.4. Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo al quale deve però sottoporre, alla prima riunione utile, le decisioni prese per la relativa ratifica degli atti compiuti.

16.5. La perdita della qualifica dell’Associato cui il Presidente appartiene, comporta la decadenza dalla carica di Presidente, con immediata sostituzione dello stesso da parte dell’Assemblea.

16.6. Possono essere candidate alla carica di Presidente persone scelte fra gli appartenenti agli Associati, di comprovata competenza ed esperienza nel Settore.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea, secondo quanto disposto dal Regolamento Elettorale. La sua carica, unitamente al Consiglio Direttivo, dura tre anni. Il Presidente è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.

ART. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

17.1. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di valutare le controversie che dovessero insorgere tra gli Associati, ovvero tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, fornendo la loro valutazione obbligatoria ma non vincolante al Consiglio Direttivo ovvero, qualora richiesto, direttamente all’Assemblea.

Esso ha inoltre il compito di verificare il rispetto dei codice etici e deontologici da parte degli Associati. II Collegio dei Probiviri delibera in merito alle situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse nei confronti dell’Associazione, che dovessero investire gli Associati, ovvero i componenti degli Organi Sociali.

II Collegio dei Probiviri fornisce in merito pareri obbligatori, ma non vincolanti, per l’assunzione delle decisioni da parte dell’Assemblea.

17.2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri, eletti dall’Assemblea e scelti tra i candidati proposti dagli Associati, selezionati per i loro requisiti di comprovata idoneità legale, morale e professionale nel Settore. Durano in carica quattro (4) anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo. Le modalità di elezione dei Probiviri sono contenute nel Regolamento Elettorale. In ogni caso la rosa dei candidati deve comprendere almeno cinque nomi. Qualora venga a mancare definitivamente un Proboviro, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione, con il candidato che sia risultato il primo dei non eletti.

17.3. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.

17.4. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Le modalità di funzionamento dei Probiviri sono disciplinate dalle norme contenute nei regolamenti associativi.

ART. 18 – REVISORI DEI CONTI

18.1. I Revisori dei Conti, costituiti da un Collegio o da un Revisore Unico, sono l’organo di controllo amministrativo, eventualmente nominato secondo quanto disposto dal presente Statuto e dai regolamenti dell’Associazione.
Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

18.2. I Revisori dei Conti vigilano sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento; esercitano inoltre il controllo contabile.

18.3. I Revisori dei Conti hanno diritto ad assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, intervenendo esclusivamente nell’esercizio del loro specifico ruolo.

18.4. I Revisori presentano ogni anno all’Assemblea una relazione scritta allegata ai bilanci consuntivo e preventivo.

18.5. Non possono essere nominati alla carica di Revisori e, se nominati, decadono dall’ufficio:

  1. L’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  2. Coloro che assumono qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.
  3. Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio Direttivo.
  4. Coloro che sono legati all’Associazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
  5. Coloro che sono stati componenti del Consiglio Direttivo, direttore e dipendenti dell’Associazione, per un periodo di tre anni successivi alla cessazione della carica o del rapporto di lavoro.

TITOLO III – PATRIMONIO E ESERCIZIO SOCIALE

ART. 19 – PATRIMONIO E FONDI DELL’ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO SOCIALE

19.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. Dal fondo di dotazione iniziale indicato nell’Atto Costitutivo.
  2. Da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.
  3. Dai contributi, erogazioni, lasciti e donazioni degli Associati, dei Sostenitori o di enti e soggetti pubblici e privati.
  4. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Durante l’esistenza dell’Associazione, il patrimonio è indivisibile.

19.2. L’associazione, per soddisfare le esigenze riferite all’esercizio della propria attività, dispone dei seguenti fondi:

  1. quote associative ordinarie annuali fisse o variabili, come deliberate dall’Assemblea;
  2. eventuali contributi associativi straordinari, in misura fissa o variabile, come deliberate dall’Assemblea;
  3. eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
  4. contributi, donazioni, elargizioni ed erogazioni liberali degli Associati o di soggetti terzi, pubblici o privati, ricevuti a qualsiasi titolo, anche di sponsorizzazione.
  5. contributi ricavati da convenzioni con lo Stato o altri organismi della Pubblica Amministrazione, o qualsiasi altra organizzazione nazionale o internazionale, pubblica o privata, per le attività istituzionali o accessorie, nonché i servizi svolti dall’Associazione;
  6. eventuali rendite derivanti da partecipazioni in società, eventualmente deliberate dall’Assemblea, fermo restando l’obbligo di adottare criteri prudenziali nelle relative politiche di investimento;
  7. rendite da investimenti mobiliari ed immobiliari, approvate dall’Assemblea, fermo restando l’obbligo di adottare criteri prudenziali nelle relative politiche di investimento.
  8. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, per le quali deve essere adottata apposita contabilità separata dalle attività istituzionali, ai sensi di legge.

19.3. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente, ai sensi di legge, alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

19.4. L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le modalità di formazione ed approvazione dell’esercizio sociale viene disciplinato dai regolamenti associativi.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20 – REGOLAMENTI ASSOCIATIVI E CODICI

20.1. Il Consiglio Direttivo può predisporre i regolamenti attuativi dello Statuto e i Codici che si rendano necessari, nonché le loro modifiche, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

20.2. In ogni caso, il Consiglio Direttivo deve predisporre i seguenti regolamenti:

  1. Regolamento di Attuazione dello Statuto.
  2. Regolamento Elettorale, che disciplina il percorso elettivo degli organi sociali.
  3. Regolamento di Iscrizione, che dispone sull’ammissione degli Associati all’Associazione.
ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

21.1. Alla data della Costituzione dell’Associazione, l’Assemblea dei soci elegge gli Organi Sociali provvisori che restano in carica fino alle prime effettive elezioni, che devono tenersi entro il 31/12/2022.

21.2. Alla data delle prime elezioni di cui al precedente punto 21.1., fermo restando la prorogatio necessaria per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione fino all’insediamento effettivo dei nuovi Organi Sociali, tutte le cariche provvisorie decadranno automaticamente.

21.3. Gli eventuali termini di limitazione del mandato per le cariche elettive dell’Associazione, si computano a decorrere dalle prime elezioni di cui al precedente punto 21.1., senza considerare il mandato provvisorio qui disciplinato.

21.4 Dopo la scadenza dei mandati e durante tutta la fase elettorale, le cariche degli Organi Sociali sono prorogate fino all’insediamento dei nuovi Organi, con i soli compiti ordinari.

21.5 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dai regolamenti dell’Associazione, si rinvia alle norme del codice civile e alle leggi vigenti in materia.

21.6 La Legge applicabile al presente atto è quella Italiana. 

21.7 Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma.